Per effetto delle modificazioni apportate dalla legge 90/2013 (di conversione del decreto legge 63/2013) sono state introdotte, oltre ad alcune misure fiscali volte ad incentivare la miglior efficienza energetica degli edifici, anche numerose modifiche al testo del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In attuazione di  quest’ultimo, nell’aprile 2013 era altresì stato sono anche emanato il Dpr 75/2013, ove vengono previsti i requisiti dei professionisti e delle società che potranno produrre il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE).

In sintesi, le novità sono le seguenti:

l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) viene sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che nel nuovo testo del D.Lgs. 192/2005 (art. 2, comma I-bis) viene definito “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente Decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Così per il “vecchio” ACE, anche l’APE ha una validità decennale (art. 6, comma 5). Tuttavia l’APE va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Sul piano formale, l’APE  costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 15, comma 1).

Requisiti per i certificatori:

  • laurea in ingegneria, agraria, scienze forestali o architettura, oppure il diploma industriale, di perito agrario o geometra.
  • Iscrizione ad un ordine o collegio professionale
  • abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.
  • indipendenza e imparzialità. Ciò esclude che costruttori e proprietari di immobili possano affidare l’incarico della certificazione al coniuge o a parenti fino al quarto grado.

Fra le società abilitate a produrre l’APE rientrano:

  • enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
  • organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
  • società di servizi energetici.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica al termine dei lavori.

Nel caso di nuovo edificio, l’APE dovrà essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente,

Per gli edifici esistenti,  l’APE  è prodotto a cura del proprietario dell’immobile (art. 6, comma 1).

Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari:

  • ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato dell’APE, il proprietario è  tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica.
  • in ogni caso, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
  • gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’Indice di Prestazione Energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6, comma 8).  Un decreto interministeriale  indicherà i contenuti di dettaglio che l’APE dovrà avere, fornirà anche uno schema di annuncio, in modo da rendere uniformi le informazioni fornite ai cittadini sulla qualità energetica degli edifici.
  • nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • a pena di nullità dell’atto, inoltre, l’APE va allegato nei nuovi contratti di vendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari va inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici

La produzione di un APE non sarà necessaria nel caso di locazione di un immobile già dotato di ACE, purché si tratti di Attestato in corso di validità e sia stato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE (art. 6, comma 10).

SANZIONI – Il nuovo testo dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 introduce sanzioni legate alla mancata osservanza di quasi tutti gli obblighi introdotti dalla norma.

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